Art. 38
Norme generali in materia di comunicazioni
In vigore dal 29 set 2025
Norme generali in materia di comunicazioni
1. Tutte le notifiche, le comunicazioni, nonché tutti i documenti e tutte le informazioni, necessari per l’attuazione dell’, paragrafo 4, e del capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) 2023/2411, del regolamento delegato C(2025) 9101 e del presente regolamento sono comunicati all’Ufficio e dall’Ufficio tramite il sistema digitale, salvo disposizione contraria espressa in tali regolamenti. L’esecuzione di tali notifiche, comunicazioni, documenti e informazioni da parte dell’Ufficio tramite il sistema digitale avviene fornendo l’accesso elettronico agli stessi. L’Ufficio invia una segnalazione per posta elettronica ai destinatari in merito alle nuove notifiche, comunicazioni, nonché ai nuovi documenti e alle nuove informazioni, messi a disposizione nel sistema digitale dall’Ufficio, comunicando loro anche i dati per accedervi.
2. Le notifiche, le comunicazioni, i documenti o le informazioni non contemplati dal paragrafo 1 sono comunicati all’Ufficio e dall’Ufficio per posta elettronica, utilizzando l’apposita casella di posta elettronica funzionale.
3. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, ciascuno Stato membro comunica all’Ufficio e alla Commissione, entro il 2 dicembre 2025, tramite le rispettive apposite caselle di posta elettronica funzionali, un punto di contatto che comprende un servizio e un indirizzo, un’apposita casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornato l’elenco dei punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, numeri di contatto o altri elementi.
4. Gli Stati membri a cui è stata concessa una dispensa dalla fase nazionale conformemente all’ del regolamento (UE) 2023/2411 comunicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all’Ufficio e alla Commissione, tramite le rispettive apposite caselle di posta elettronica funzionali, le informazioni relative al punto di contatto unico di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 entro il 2 dicembre 2025, che comprende un servizio e un indirizzo, un indirizzo di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornate le informazioni relative a detti punti di contatto unici. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, numeri di contatto o altri elementi.
5. L’Ufficio e la Commissione possono tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche condividendolo con i propri servizi interni, altri organismi e istituzioni dell’Unione nonché con tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. L’Ufficio può chiedere che tali dati siano presentati tramite il suo sistema digitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1956:oj#art-38