Art. 31
Registro dell’Unione
In vigore dal 29 set 2025
Registro dell’Unione
1. Il registro dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle indicazioni geografiche, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richiesta di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche dell’Unione, le pubblicazioni di modifiche ordinarie e temporanee e le cancellazioni. Il registro dell’Unione è reso disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. Oltre ai dati di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 e ai riferimenti specifici contenuti nel presente regolamento e nel regolamento delegato C(2025) 9101, nel registro dell’Unione sono iscritti i dati seguenti:
a)
il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
b)
la data di presentazione della domanda all’Ufficio;
c)
la data di pubblicazione nel registro dell’Unione;
d)
la data di registrazione;
e)
la decisione di registrazione dell’indicazione geografica;
f)
il riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411;
g)
il numero di fascicolo;
h)
il documento unico, compreso il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione;
i)
se non è disponibile il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione, il disciplinare di produzione stesso;
j)
i pareri espressi dal comitato consultivo in merito alle singole domande, se del caso;
k)
l’indicazione dell’autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.
3. Se approva una modifica dell’Unione a un disciplinare di produzione o riceve la comunicazione di una modifica ordinaria approvata o annullata di un disciplinare di produzione che richiede una modifica alle informazioni iscritte nel registro dell’Unione, l’Ufficio aggiorna i dati di cui al paragrafo 2, se del caso, con effetto dalla data in cui la modifica è applicabile nell’Unione. L’Ufficio registra i riferimenti elettronici alla pubblicazione delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee. In caso di registrazioni dirette, la modifica è iscritta nel registro dell’Unione con effetto dalla data della decisione dell’Ufficio sulla modifica ordinaria e sulla modifica temporanea.
4. Se la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, il registro dell’Unione indica i nomi cancellati a norma dell’, paragrafi 3, e 4, del presente regolamento. La cancellazione resta iscritta nel registro dell’Unione, unitamente al riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
5. Se l’Ufficio riceve una domanda di registrazione o una richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione, a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411, il nome, il numero di fascicolo, il tipo di prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data della domanda e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nel registro dell’Unione. La decisione di rigetto di una domanda è iscritta nel registro dell’Unione.
6. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5 rimangono nel registro dell’Unione.
7. Spetta agli Stati membri mantenere attivo e funzionante il riferimento elettronico al disciplinare di produzione fintanto che l’indicazione geografica rimane protetta. Il riferimento elettronico rimanda direttamente all’ultima versione aggiornata del singolo disciplinare di produzione.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:
a)
gestire le domande e/o le registrazioni previste dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b)
tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell’esistenza di indicazioni geografiche preesistenti; e
c)
presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di protezione delle indicazioni geografiche.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 sono di interesse pubblico e possono essere accessibili a terzi. Le iscrizioni nel registro dell’Unione sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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