Art. 26
Cancellazione avviata dalla Commissione o dall’Ufficio
In vigore dal 29 set 2025
Cancellazione avviata dalla Commissione o dall’Ufficio
1. In caso di cancellazioni su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. La Commissione trasmette la richiesta di cancellazione all’Ufficio che la pubblica a fini di opposizione a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411. La richiesta di cancellazione contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui all’, paragrafo 1.
2. In caso di cancellazione su iniziativa dell’Ufficio, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui all’, paragrafo 1.
3. La proposta o la richiesta di cancellazione pubblicata a fini di opposizione indica i motivi della cancellazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
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