Art. 22 · Modifiche temporanee del disciplinare di produzione

Art. 22

Modifiche temporanee del disciplinare di produzione

In vigore dal 29 set 2025
Modifiche temporanee del disciplinare di produzione 1.   Le modifiche temporanee del disciplinare di produzione sono approvate e rese pubbliche dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata del nome di cui trattasi. Le modifiche temporanee possono riguardare una parte della zona geografica. 2.   Le modifiche temporanee sono comunicate all’Ufficio entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Tale comunicazione indica i motivi delle modifiche temporanee. 3.   La modifica temporanea è applicabile nello Stato membro secondo le norme nazionali applicabili. 4.   Ogni modifica temporanea si applica per un periodo di tempo limitato stabilito dall’autorità competente che approva tale modifica. Essa può essere rinnovata solo se sussistono ancora le circostanze eccezionali di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 e i motivi per i quali è stata approvata. Il rinnovo delle modifiche temporanee è comunicato all’Ufficio secondo la procedura prevista per la comunicazione delle modifiche temporanee di cui all’. 5.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura relativa alle modifiche temporanee si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. 6.   Le modifiche temporanee concernenti indicazioni geografiche originarie di paesi terzi sono comunicate all’Ufficio entro un mese dalla loro approvazione. Tale comunicazione indica i motivi delle modifiche temporanee. 7.   L’Ufficio rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite il suo sistema digitale entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea nella lingua in cui è stata ricevuta. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dall’Ufficio. 8.   Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
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