Art. 18 · Richiesta di modifiche dell’Unione

Art. 18

Richiesta di modifiche dell’Unione

In vigore dal 29 set 2025
Richiesta di modifiche dell’Unione 1.   La richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica; b) il nome dello Stato membro o del paese terzo cui appartiene la zona geografica; c) un’indicazione che specifichi se a richiedere la modifica dell’Unione è il richiedente a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/2411, come previsto nel registro dell’Unione, o un produttore che utilizza l’indicazione geografica conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411; d) le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalla modifica; e) i motivi per cui la modifica rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411; f) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte; g) l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alle modifiche dell’Unione; h) il documento unico consolidato, nella versione modificata; i) per le richieste di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione consolidato, nella versione modificata; j) per le richieste di cui all’, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2411, il disciplinare di produzione consolidato, nella versione modificata; k) per le richieste di cui all’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente nel paese terzo interessato; l) la dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro attestante che la richiesta soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/2411. 2.   L’Ufficio riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda: a) il nome e i recapiti dell’autorità competente dello Stato membro o del richiedente o dell’autorità competente del paese terzo, che hanno richiesto nella fase dell’Unione della procedura l’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione; b) il nome e i recapiti del richiedente che ha richiesto la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione, indicando se si tratta di un’associazione di produttori; c) eventuale documentazione di accompagnamento, a seconda dei casi. 3.   La richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione e del documento unico modificato è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale. 4.   L’autorità competente degli Stati membri, in caso di registrazioni dirette, il richiedente e, in caso di richieste provenienti da paesi terzi, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, garantisce la coerenza tra la richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione e il disciplinare di produzione consolidato e l’assenza di divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione corrispondono alle modifiche apportate al disciplinare di produzione. Qualora dopo l’approvazione di una modifica dell’Unione si riscontri un’incongruenza, nell’ambito della procedura standard, l’autorità competente dello Stato membro, in caso di registrazioni dirette, il richiedente e, per le domande provenienti da paesi terzi, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, adotta le misure necessarie per eliminare tale incongruenza. 5.   La richiesta di modifica dell’Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, compreso il documento unico, salvo in casi debitamente giustificati. 6.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, l’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione la richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione. 7.   L’, gli articoli da 6 a 17 e gli articoli da 27 a 28 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alla richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione. 8.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle richieste di modifiche ordinarie del disciplinare di produzione registrate a norma dell’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
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