Art. 17
Presentazione della notifica di osservazioni
In vigore dal 29 set 2025
Presentazione della notifica di osservazioni
1. La notifica di osservazioni di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
2. La notifica di osservazioni contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
il nome dell’indicazione geografica quale pubblicato nel registro dell’Unione;
b)
il numero di fascicolo come iscritto nel registro dell’Unione;
c)
il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica o dell’autorità che presenta la notifica di osservazioni;
d)
le osservazioni indicanti le inesattezze nella domanda, secondo il parere della persona o dell’autorità che presenta la notifica di osservazioni; e
e)
l’autorizzazione all’Ufficio affinché trasmetta l’intera notifica di osservazioni al richiedente, all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto e, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, inclusi gli eventuali dati personali.
3. Se non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, la notifica di osservazioni si considera non presentata.
4. Se riceve una notifica di osservazioni a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio la notifica al richiedente, all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto e, in caso di registrazioni dirette, al richiedente e al punto di contatto unico, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione pertinente di tale Stato membro. Nel caso di domande provenienti da paesi terzi, l’Ufficio provvede alla notifica di osservazioni al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione di presentazione della domanda.
5. L’osservazione di cui al paragrafo 2, lettera d), è conforme ai requisiti stabiliti nell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
6. Sulla base delle informazioni contenute nella notifica di osservazioni, l’Ufficio, se del caso, può sospendere la procedura di opposizione e, se opportuno, procedere conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411.
7. Qualora, a seguito della notifica di osservazioni, vi sia una modifica del disciplinare di produzione o del documento unico, l’Ufficio ne informa l’eventuale opponente e, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro o l’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente, e chiede a quest’ultimo di ritirare l’opposizione o di proseguire il procedimento.
8. In caso di modifiche sostanziali del disciplinare di produzione o del documento unico si applica la procedura di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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