Art. 16 · Norme procedurali in materia di opposizione

Art. 16

Norme procedurali in materia di opposizione

In vigore dal 29 set 2025
Norme procedurali in materia di opposizione 1.   L’opposizione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 contiene: a) la dichiarazione di opposizione motivata di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2023/2411; b) la nazionalità dell’opponente, se si tratta di una persona fisica; e c) un’autorizzazione all’Ufficio affinché notifichi l’opposizione al richiedente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto e, se del caso, all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente, compresi eventuali dati personali. 2.   L’opposizione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/2411 può contenere anche documenti giustificativi, se del caso. 3.   L’opposizione è presentata all’Ufficio tramite il suo sistema digitale. L’Ufficio informa la Commissione in merito all’opposizione entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione. 4.   Se l’opposizione non contiene l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), o se l’opposizione perviene all’Ufficio oltre il termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio notifica all’opponente tali irregolarità e l’opponente dispone di sette giorni di calendario per completare l’opposizione; in caso contrario l’opposizione si considera non presentata. 5.   Se riceve un’opposizione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio la notifica quanto prima al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto, in caso di registrazioni dirette, al richiedente e al punto di contatto unico, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nelle lingue ufficiali dell’Unione pertinenti. Nel caso di domande provenienti da paesi terzi, l’Ufficio notifica l’opposizione al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione di presentazione della domanda. 6.   Il periodo non superiore a tre mesi di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 decorre dalla data in cui l’invito a procedere a consultazioni è notificato alle parti tramite il sistema digitale. L’Ufficio notifica inoltre tale invito all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo di cui è originario il prodotto e, se del caso, in cui è stabilito o risiede l’opponente. L’opponente e il richiedente avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi. 7.   Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto e l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente possono partecipare alle consultazioni, assistendo il richiedente o l’opponente. 8.   L’Ufficio fornisce informazioni dettagliate tramite il sistema digitale al richiedente, all’opponente, all’autorità competente e al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, in merito alla disponibilità di una risoluzione alternativa delle controversie come la mediazione, per le consultazioni tra il richiedente e l’opponente, come indicato all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Inoltre l’Ufficio fornisce informazioni sulla possibilità di avvalersi di servizi di mediazione diversi da quelli offerti dall’Ufficio. Le informazioni sono fornite nella lingua ufficiale pertinente degli Stati membri di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente o, nel caso di un richiedente o di un opponente di un paese terzo, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui il richiedente o l’opponente del paese terzo ha presentato la domanda o l’opposizione. 9.   Se la divisione preposta alle indicazioni geografiche decide di consultare il comitato consultivo nel corso della procedura di opposizione di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente, l’opponente e l’autorità competente dello Stato membro, e il punto di contatto unico o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, sono informati tramite il sistema digitale di tale consultazione e della sospensione del periodo di consultazione di cui all’, paragrafo 6, del medesimo regolamento. 10.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo al richiedente e all’opponente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro, nelle lingue ufficiali dell’Unione dei rispettivi Stati membri, nonché al richiedente e all’opponente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui è stata presentata la domanda di registrazione. 11.   Il richiedente comunica l’esito delle consultazioni di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 all’Ufficio tramite il suo sistema digitale utilizzando il modulo disponibile nello stesso. L’Ufficio notifica l’esito delle consultazioni all’autorità competente e al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente. Contestualmente alla notifica, l’Ufficio invita lo Stato membro di cui è originario il prodotto a indicare se ritiene necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare a norma dell’, paragrafo 15, del presente regolamento. 12.   La notifica dell’esito delle consultazioni di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene: a) il nome, pubblicato nel registro dell’Unione, cui fa riferimento l’opposizione; b) il numero del fascicolo e il nome, nel registro dell’Unione, cui fa riferimento l’opposizione; c) il nome dell’opponente o degli opponenti; d) l’esito documentato delle consultazioni; e) l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche. 13.   In caso di modifica del disciplinare di produzione, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione pubblicato a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 rimanda al disciplinare di produzione aggiornato. In caso di registrazioni dirette e di domande provenienti da paesi terzi, il disciplinare di produzione aggiornato è notificato all’Ufficio. 14.   Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è ripresentato tramite il sistema digitale. 15.   Qualora l’autorità competente degli Stati membri ritenga che le modifiche apportate di conseguenza al disciplinare di produzione nel corso delle consultazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’ del medesimo regolamento, tali modifiche sono soggette a una procedura di opposizione supplementare. Le autorità competenti degli Stati membri di cui è originario il prodotto sono autorizzate ad adottare la procedura di opposizione supplementare dopo aver ricevuto notifica dell’esito della consultazione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411. Nel contesto di detta procedura di opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, interessata da tali modifiche, e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del documento unico e del disciplinare di produzione sia comunicata alla Commissione, al fine di ripetere l’esame di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411. Per il periodo della procedura nazionale di opposizione supplementare, la procedura nella fase a livello di Unione è sospesa. Se, dopo l’opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro respinge la domanda, l’autorità competente informa l’Ufficio, tramite il sistema digitale, del ritiro della domanda.
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