Art. 14 · Procedura d’esame dell’Ufficio

Art. 14

Procedura d’esame dell’Ufficio

In vigore dal 29 set 2025
Procedura d’esame dell’Ufficio 1.   Nelle procedure standard l’Ufficio rivolge il proprio esame principalmente al documento unico; tuttavia, nel caso di domande provenienti da paesi terzi e di registrazioni dirette, l’Ufficio effettua un controllo incrociato del documento unico con il disciplinare di produzione per evitare possibili discrepanze. 2.   Nelle registrazioni dirette l’Ufficio esamina le domande con l’assistenza del punto di contatto unico designato dagli Stati membri. 3.   Se una domanda non soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio, nel formulare le osservazioni previste dall’, paragrafo 6, del medesimo regolamento, notifica al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto o, in caso di registrazioni dirette, al richiedente o, in caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata la domanda, quanto segue: a) i motivi di un eventuale rigetto; b) il termine di cui all’, paragrafo 6, di detto regolamento per il rigetto, la rettifica o il completamento della domanda o per la presentazione di osservazioni; c) informazioni sul fatto che la domanda sarà respinta se questa non è completata o rettificata entro il termine. 4.   Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda, l’Ufficio ne è informato, tramite il sistema digitale, dall’autorità competente dello Stato membro nell’ambito della procedura standard, dal richiedente in caso di registrazioni dirette, o dal richiedente o dall’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, per le domande provenienti da paesi terzi. Le domande ritirate si considerano non presentate. 5.   La decisione, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, che indica i motivi del rigetto, è notificata al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto o, in caso di registrazione diretta, al richiedente e, in caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi. 6.   Se la divisione preposta alle indicazioni geografiche, istituita dall’ del regolamento (UE) 2023/2411 («divisione preposta alle indicazioni geografiche»), decide di consultare il comitato consultivo nell’ambito della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il richiedente e l’autorità competente dello Stato membro e il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto, sono informati tramite il sistema digitale di tale consultazione e della sospensione del periodo di esame di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411. 7.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo al richiedente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro, nelle lingue ufficiali dell’Unione dei rispettivi Stati membri, e al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui è stata presentata la domanda di registrazione. 8.   In aggiunta al paragrafo 3, in caso di registrazioni dirette, l’Ufficio esamina se la domanda è conforme ai requisiti di cui agli del regolamento (UE) 2023/2411. 9.   In caso di registrazioni dirette, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio, nel formulare le osservazioni previste dall’, paragrafo 6, del medesimo regolamento, trasmette, se necessario, al richiedente la richiesta di fornire informazioni supplementari. L’Ufficio notifica altresì la richiesta al punto di contatto unico. 10.   In caso di registrazioni dirette, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio trasmette tramite il sistema digitale al punto di contatto unico le proprie richieste specifiche di chiarimenti, precisa gli aspetti specifici che il punto di contatto unico deve esaminare e/o verificare e indica quando deve essere rilasciata una dichiarazione per accertare tali informazioni. Nel corso del suo esame l’Ufficio si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal punto di contatto unico. 11.   In caso di registrazioni dirette, a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio archivia tutte le comunicazioni scritte con il punto di contatto unico relative all’esame effettuato dall’Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1956:oj#art-14