Art. 13 · Modifiche del disciplinare di produzione nel corso della procedura di domanda

Art. 13

Modifiche del disciplinare di produzione nel corso della procedura di domanda

In vigore dal 29 set 2025
Modifiche del disciplinare di produzione nel corso della procedura di domanda 1.   Se, a seguito degli scambi tra l’Ufficio e l’autorità competente dello Stato membro interessato di cui all’, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2023/2411 sono apportate modifiche al disciplinare di produzione, l’autorità competente di tale Stato membro aggiorna il documento unico e garantisce che il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione rimandi alla sua versione aggiornata. 2.   Se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che le modifiche apportate al disciplinare di produzione siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/2411, tali modifiche sono soggette a una procedura nazionale di opposizione supplementare. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente nel territorio di tale Stato membro ed interessata da tali modifiche, sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione aggiornata del documento unico, adattata sulla base del disciplinare di produzione aggiornato, sia comunicata all’Ufficio. 3.   In caso di registrazioni dirette, se a seguito degli scambi di cui all’, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento, sono apportate modifiche al disciplinare di produzione, il richiedente aggiorna il documento unico. 4.   Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare di produzione per una domanda relativa a un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, aggiorna il documento unico e il disciplinare di produzione e comunica tali modifiche all’Ufficio.
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