Art. 10
Presentazione del documento unico
In vigore dal 29 set 2025
Presentazione del documento unico
1. Nelle situazioni di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e, nelle situazioni di cui all’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, che hanno presentato il documento unico all’Ufficio garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare di produzione e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, nelle situazioni di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e nelle situazioni di cui all’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, adotta le misure necessarie per eliminare tale incongruenza.
2. I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico sono pubblicati.
3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
4. Il documento unico è redatto conformemente all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2411 e presentato tramite il sistema digitale.
Storico versioni
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