Art. 10 · Presentazione del documento unico

Art. 10

Presentazione del documento unico

In vigore dal 29 set 2025
Presentazione del documento unico 1.   Nelle situazioni di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e, nelle situazioni di cui all’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, che hanno presentato il documento unico all’Ufficio garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare di produzione e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, nelle situazioni di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e nelle situazioni di cui all’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, adotta le misure necessarie per eliminare tale incongruenza. 2.   I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico sono pubblicati. 3.   Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati. 4.   Il documento unico è redatto conformemente all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2411 e presentato tramite il sistema digitale.
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