Art. 8 · Intervento nel ricorso

Art. 8

Intervento nel ricorso

In vigore dal 29 set 2025
Intervento nel ricorso 1.   Uno Stato membro, rappresentato dalla sua autorità competente o dal suo punto di contatto unico di cui rispettivamente all’ e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 («interveniente»), può intervenire nel ricorso. 2.   L’intervento è accessorio al procedimento principale e può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni della parte principale o di una delle parti principali. L’intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti principali. Esso diviene privo di oggetto in seguito a una rinuncia di una parte principale o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato inammissibile. Lo Stato membro accetta il caso nello stato in cui esso si trova al momento del suo intervento. 3.   La richiesta di intervento è notificata alla commissione di ricorso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione entro quattro mesi dalla pubblicazione nel registro dell’Unione delle informazioni sul ricorso presentato. Una notifica di intervento effettuata dopo la scadenza di tale termine è inefficace. La richiesta identifica una parte che l’interveniente intende sostenere. La domanda di intervento contiene: a) una chiara identificazione della causa di ricorso; b) il nome e il domicilio del richiedente l’intervento; c) l’indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del richiedente l’intervento, se del caso; d) le conclusioni a sostegno delle quali il richiedente l’intervento chiede di intervenire. 4.   Non appena depositata la richiesta di intervento, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nonché agli altri intervenienti, nella lingua ufficiale in cui tale richiesta è stata presentata dall’interveniente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 5.   La commissione di ricorso fornisce senza indugio all’interveniente tutti gli atti procedurali notificati alle parti, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dell’interveniente. 6.   L’interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dalla commissione di ricorso. Tale memoria contiene: a) le conclusioni dell’interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali; b) i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente; e c) eventualmente, ogni prova prodotta o presentata. 7.   Dopo il deposito della memoria di intervento, la commissione di ricorso assegna un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria. Alle parti è data la possibilità di rispondere a tale memoria in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. 8.   Non appena depositate la memoria di intervento e le repliche, la commissione di ricorso le notifica al ricorrente, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nonché agli altri intervenienti, nella lingua ufficiale in cui tali documenti sono stati presentati dall’interveniente, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 9.   Nel caso in cui il ricorrente o la parte convenuta risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la memoria di intervento e le repliche al ricorrente o alla parte convenuta o alle autorità competenti del paese terzo in cui risiedono o sono stabiliti, a seconda dei casi, unitamente alle traduzioni automatiche verificate nella lingua ufficiale dell’Unione in cui il ricorrente ha presentato l’atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta. Nel caso in cui la parte convenuta non abbia presentato una risposta, le traduzioni saranno fornite nella lingua in cui la parte convenuta ha depositato il prima atto del relativo procedimento dinanzi all’Ufficio.
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