Art. 5
Ammissibilità di un ricorso
In vigore dal 29 set 2025
Ammissibilità di un ricorso
1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto inammissibile nei seguenti casi:
a)
se l’atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di pubblicazione nel registro dell’Unione, come previsto dall’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, della decisione soggetta a ricorso;
b)
se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2023/2411 o i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 2, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel registro dell’Unione della decisione soggetta a ricorso;
c)
se l’atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
d)
se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione soggetta a ricorso;
e)
se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso.
2. Se il ricorso si rivela inammissibile, il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sull’ammissibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.
3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 33, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) 2023/2411 e nella situazione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956. In tali casi si applica il paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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