Art. 4 · Memoria contenente i motivi

Art. 4

Memoria contenente i motivi

In vigore dal 29 set 2025
Memoria contenente i motivi 1.   Una memoria scritta che precisi i motivi del ricorso di cui all’articolo 33, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene un’identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi: a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all’ del presente regolamento; b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l’annullamento della decisione impugnata; c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati. 2.   La memoria contenente i motivi è presentata nella stessa lingua dell’atto di ricorso. 3.   Non appena l’atto di ricorso è considerato ammissibile, la commissione di ricorso notifica la memoria contenente i motivi alla parte convenuta, alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui la parte convenuta e il ricorrente risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale memoria è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. Se la parte convenuta risiede o è stabilita in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la memoria contenente i motivi alla parte convenuta o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tale memoria è stata presentata, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell’Unione in cui la parte convenuta ha presentato il primo atto del relativo procedimento dinanzi all’Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1955:oj#art-4