Art. 3 · Atto di ricorso

Art. 3

Atto di ricorso

In vigore dal 29 set 2025
Atto di ricorso 1.   Un atto di ricorso depositato conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene gli elementi elencati di seguito: a) il nome e l’indirizzo del ricorrente nonché lo Stato membro o il paese terzo in cui risiede o è stabilito. Per le persone fisiche sono indicati il cognome/i cognomi e il nome/i nomi, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell’ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L’Ufficio può esigere che il ricorrente fornisca i numeri di telefono o altri recapiti per la comunicazione. Per ciascun ricorrente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne siano forniti vari, è preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il ricorrente ne indichi uno come domicilio eletto; b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante; qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, è preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nell’atto di ricorso non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto; c) un’identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione. 2.   L’atto di ricorso è presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. 3.   Non appena depositato l’atto di ricorso, la commissione di ricorso lo notifica, a seconda dei casi, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui la parte convenuta e il ricorrente risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale atto è stato presentato dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. Se la parte convenuta risiede o è stabilita in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica l’atto di ricorso alla parte convenuta o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tale atto è stato presentato, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell’Unione in cui la parte convenuta ha presentato il primo atto del relativo procedimento dinanzi all’Ufficio.
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