Art. 2
Ammissibilità della domanda di registrazione a livello dell’Unione
In vigore dal 29 set 2025
Ammissibilità della domanda di registrazione a livello dell’Unione
1. Ai fini dell’ammissibilità, oltre ai requisiti di cui agli e all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 2, o all’articolo 22, paragrafo 3, a seconda dei casi, e all’articolo 22, paragrafo 6, e all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda di registrazione è conforme all’, all’, paragrafo 1, all’ in caso di registrazioni dirette e domande provenienti da paesi terzi e agli articoli da 9 a 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione (4).
2. Ai fini dell’ammissibilità, oltre ai requisiti di cui all’articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda congiunta di registrazione è conforme all’, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 e al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se una domanda è inammissibile, la divisione preposta alle indicazioni geografiche informa l’autorità competente e il richiedente, se del caso, dei motivi di irricevibilità a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
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