Art. 13
Termini
In vigore dal 29 set 2025
Termini
1. Se non è espressamente precisato nel regolamento (UE) 2023/2411, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 o nel presente regolamento, il termine sarà specificato dall’Ufficio. I termini indicati dall’Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei.
2. Fatti salvi i termini previsti dal regolamento (UE) 2023/2411, dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 o dal presente regolamento, l’Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l’Ufficio può subordinare la proroga di un termine all’accordo delle altre parti.
Storico versioni
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