Art. 12 · Calcolo e durata dei termini

Art. 12

Calcolo e durata dei termini

In vigore dal 29 set 2025
Calcolo e durata dei termini 1.   Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Quando l’atto consiste in una notifica l’evento rilevante è la data in cui il documento è notificato o ritenuto notificato. Una notifica effettuata tramite il sistema digitale si ritiene notificata il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui il documento è disponibile nella casella di posta in entrata dell’account utente del sistema digitale. 2.   Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell’anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento suddetto, il termine scade l’ultimo giorno di quel mese dell’anno di scadenza. 3.   Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento suddetto, il termine scade l’ultimo giorno del suddetto mese di scadenza. 4.   Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza.
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