Art. 10
Esenzione dall’obbligo di traduzione nel ricorso
In vigore dal 29 set 2025
Esenzione dall’obbligo di traduzione nel ricorso
1. L’autorità competente o il punto di contatto unico di uno Stato membro può chiedere alla commissione di ricorso, tramite un’apposita casella di posta elettronica funzionale, di non fornire le traduzioni di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 3, 5 e 7, all’, paragrafi 4 e 5, e all’, paragrafi 4, 5 e 8 del presente regolamento. Tale richiesta è presentata entro il 1o maggio 2026. Nella richiesta lo Stato membro indica chiaramente, con riferimento agli articoli pertinenti, le traduzioni che non desidera ricevere.
2. La richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, secondo le modalità descritte in detto paragrafo.
Storico versioni
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