Art. 1 · Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione

Art. 1

Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione

In vigore dal 29 set 2025
Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione 1.   I recapiti del richiedente di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e i recapiti dell’autorità competente, dell’organismo di certificazione o della persona fisica di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411 comprendono: a) un indirizzo; b) un numero di telefono; e c) un indirizzo di posta elettronica. 2.   Se i recapiti di cui al paragrafo 1 si riferiscono a una persona fisica, il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e persegue le finalità seguenti: a) gestire le domande e/o le registrazioni come descritto dal regolamento (UE) 2023/2411 e dagli atti adottati in forza dello stesso; b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere i procedimenti in modo più semplice ed efficiente; c) comunicare con i richiedenti e le altre parti del procedimento, compresi gli intervenienti; d) produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema. 3.   Se il richiedente è una persona fisica, la cittadinanza è indicata nella documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione. 4.   Se un’autorità locale o regionale è stata designata o un soggetto privato è stato designato come richiedente dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, i motivi di tale designazione sono indicati in un documento separato all’interno della documentazione di accompagnamento. I motivi includono un riferimento al diritto nazionale o alla decisione amministrativa relativa alla designazione. La motivazione deve essere specifica per una singola domanda.
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