Art. 6 · Deroga alla definizione di aree delimitate

Art. 6

Deroga alla definizione di aree delimitate

In vigore dal 29 set 2025
Deroga alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata o di stabilirla provvisoriamente se vi sono prove del fatto che: a) l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno su cui è stato rilevato e le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno in questione sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato o si tratta di una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento; e b) sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e la diffusione o la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, e non meno di quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, e in maniera regolare e intensiva, conformemente all’, almeno durante il primo periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; c) risale all’origine dell’infestazione, esaminando le piante specificate, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificati intorno al luogo della rilevazione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, anche tramite campionamento distruttivo mirato, allo scopo di escludere la presenza di larve; d) sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e e) adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto dell’ISPM n. 9 (7) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (8). L’indagine di cui al paragrafo 2, lettera b), non è richiesta nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta ospite, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno specificati possono essere escluse in modo inequivocabile e i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione.
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