Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 set 2025
1.   Qualora il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e superi il livello del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e sia fissato a un livello inferiore al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1919:oj#art-4