Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2025
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società non incluse nel campione che hanno collaborato. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Storico versioni

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