Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 set 2025
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/670, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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