Art. 9 · Valutazione dell’evoluzione delle popolazioni di impollinatori

Art. 9

Valutazione dell’evoluzione delle popolazioni di impollinatori

In vigore dal 19 set 2025
Valutazione dell’evoluzione delle popolazioni di impollinatori 1.   Le tendenze relative all’abbondanza e alla diversità degli impollinatori sono valutate sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri in conformità del presente regolamento. 2.   Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 sono calcolati per ciascuno Stato membro un indicatore degli impollinatori comuni utilizzando il metodo di cui all’allegato II e un indicatore della ricchezza delle specie impollinatrici utilizzando il metodo di cui all’allegato III. 3.   Le specie esotiche sono escluse dalla valutazione. 4.   Il primo periodo di valutazione ha inizio il 16 dicembre 2026 e termina nel 2030. Ogni periodo successivo di valutazione ha una durata di sei anni.
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