Art. 5 · Protocollo di raccolta dei dati per le api, i sirfidi, le farfalle e le falene diurne

Art. 5

Protocollo di raccolta dei dati per le api, i sirfidi, le farfalle e le falene diurne

In vigore dal 19 set 2025
Protocollo di raccolta dei dati per le api, i sirfidi, le farfalle e le falene diurne 1.   Durante il periodo di osservazione stabilito a norma dell’ gli Stati membri raccolgono dati su api, sirfidi, farfalle e falene diurne in ciascun sito di monitoraggio procedendo a campionamento per transetti. 2.   Il campionamento per transetti è effettuato separatamente per: a) api; b) sirfidi; c) farfalle e falene diurne. 3.   Il campionamento per transetti è effettuato in uno stesso sito di monitoraggio una volta al mese durante il periodo di osservazione, con un intervallo minimo di tre settimane. 4.   In deroga al paragrafo 3, se per un lungo periodo di tempo non si presentano le condizioni ambientali di cui al paragrafo 7 e tale circostanza impedisce il campionamento per transetti una volta al mese, è possibile effettuarlo con una frequenza inferiore. 5.   In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri possono effettuare il campionamento per transetti con una frequenza maggiore nei siti di monitoraggio in cui il periodo di osservazione è inferiore a sei mesi. In tal caso l’intervallo minimo di tempo deve essere inferiore a tre settimane. 6.   Per ogni campionamento per transetti sono registrati i parametri ambientali seguenti: a) temperatura (in °C); b) copertura nuvolosa (in ottavi); c) velocità del vento (in m/s); d) nebbia (presenza/assenza); e) precipitazioni (presenza/assenza); f) ora di inizio (hh:mm); g) qualsiasi altro parametro pertinente che possa incidere sulla raccolta dei dati. 7.   Il campionamento per transetti è effettuato quando sono presenti le condizioni ambientali nelle quali le specie di cui al paragrafo 1 sono attive nella fase adulta del ciclo di vita. A tal fine, per i parametri ambientali elencati al paragrafo 6, lettere da a) a f), gli Stati membri specificano le condizioni in cui effettuare il campionamento per transetti. Tali condizioni possono essere adattate alle circostanze locali e non sono modificate nel corso del periodo di valutazione. 8.   La lunghezza di ogni transetto è di 1 km. 9.   Il tracciato del transetto è lo stesso per api, sirfidi, farfalle e falene diurne in ciascun sito di monitoraggio. Il tracciato si trova interamente entro i limiti del sito di monitoraggio. Esso può essere continuo o composto di parti separate. Esso è georeferenziato e mappato prima dell’inizio della raccolta dei dati. Ciascuna parte del tracciato è attribuita a uno dei tipi di ecosistemi di cui all’, paragrafo 4, primo comma. Il tracciato del transetto in ciascun sito di monitoraggio non è modificato a meno che non diventi parzialmente o totalmente inaccessibile per cause di forza maggiore. 10.   Il transetto è percorso avanzando a piedi a velocità costante per un tempo di osservazione effettivo totale di 60 minuti. Il tempo di osservazione non comprende il tempo necessario per la cattura, il trasporto, l’identificazione o la registrazione degli esemplari. 11.   I dati sono raccolti all’interno dello spazio di osservazione tridimensionale, delimitato come di seguito, intorno alla persona che percorre il transetto («rilevatore»): a) per api e sirfidi: 1,5 m da ciascun lato del rilevatore, 1,5 m davanti e 1,5 m sopra al rilevatore; b) per le farfalle e falene diurne: 2,5 m da ciascun lato del rilevatore, 5 m davanti e 5 m sopra al rilevatore. 12.   Ciascun esemplare registrato è attribuito a uno dei tipi di ecosistemi di cui all’, paragrafo 4, primo comma.
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