Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 set 2025
Per le notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli: 1) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico, le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, di veicoli leggeri frigorifero, di container intermodali e di vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell’allegato I del presente regolamento; 2) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di protezione antincendio, il modulo di notifica che figura nell’allegato II del presente regolamento; 3) per i programmi di certificazione per i commutatori elettrici fissi, il modulo di notifica che figura nell’allegato III del presente regolamento; 4) per i programmi di certificazione per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, il modulo di notifica che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 5) per i programmi di formazione riguardanti le apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano e che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

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