Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056
In vigore dal 18 set 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056
Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:
1)
l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture, e realizzazione dell’infrastruttura di ricarica;»
;
ii)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino dell’acqua e del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio “chi inquina paga”;»
;
iii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«p)
promozione dell’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili;
q)
sostegno ai sistemi di stoccaggio dell’energia nel contribuire alla decarbonizzazione delle economie regionali e all’integrazione delle energie rinnovabili nella rete.»
;
b)
il secondo comma è soppresso;
c)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI. Tali investimenti sono ammissibili solo se sono necessari per l’attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione quale definita all’, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all’analisi del divario. Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all’ del regolamento (UE) 2024/795, gli apprendistati e i posti di lavoro, l’istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»
;
d)
è inserito il comma seguente:
«Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell’, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni contribuiscano all’obiettivo specifico stabilito all’ del presente regolamento e contribuiscano all’attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.»
;
2)
all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare alla Commissione una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma, tenendo conto degli obiettivi specifici e delle attività sostenute introdotti dal regolamento (UE) 2025/1914 (*4). Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
Tale programma può beneficiare del prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.
Se tale programma beneficia di una proroga del termine per l’ammissibilità delle spese e per il disimpegno in conformità dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, tale proroga si applica anche alle risorse del JTF.
6. Se le risorse del JTF sono programmate nell’ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP o alla promozione dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera p), del presente regolamento.
Se almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate di cui al primo comma, nel 2026 la Commissione versa al programma l’1,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio, sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’ non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente al 10 % delle risorse finanziarie del programma.
Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate di cui al secondo comma del presente paragrafo.
Per tali programmi, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, rendicontazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale è il periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031.
Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare alla Commissione una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma, tenendo conto delle attività sostenute introdotte dal regolamento (UE) 2025/1914. Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
(*4) Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (GU L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj).»;"
3)
all’articolo 11, paragrafo 2, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
«h)
se dev’essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno, compreso, se necessario ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, mediante un’analisi del divario atta a dimostrare che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;
i)
se dev’essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l’assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;»
;
4)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.»
;
5)
all’allegato II, il testo relativo all’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), al punto 2.4 è sostituito dal seguente:
«Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI:
—
elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando, se necessario ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, mediante l’analisi del divario che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati
Aggiornare o compilare la presente sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.»
;
6)
all’allegato III è aggiunta la riga seguente:
«RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq/anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno».
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