Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058
In vigore dal 18 set 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058
Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a) è aggiunto il punto seguente:
«vii)
rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa, dando la priorità a capacità a duplice uso;»
;
ii)
la lettera b) è così modificata:
1)
il punto v) è sostituito dal seguente:
«v)
promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica;»
;
2)
sono aggiunti i punti seguenti:
«xi)
promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili;
xii)
promuovere gli interconnettori dell’energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica;»
;
iii)
alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:
«iii)
sviluppare infrastrutture di difesa resilienti, dando la priorità a quelle a duplice uso, anche per promuovere la mobilità militare nell’Unione, e rafforzare la preparazione nel settore civile.»
;
iv)
alla lettera d) è aggiunto il punto seguente:
«vii)
promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.»
;
v)
alla lettera e), primo comma, sono aggiunti i punti seguenti:
«iii)
promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori;
iv)
garantire la preparazione nel settore civile in ogni tipo di territorio.»
;
vi)
è aggiunto il comma seguente:
«Ove opportuno le operazioni sostenute nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), primo comma, per la promozione della mobilità militare si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE, adottato dal Consiglio il 18 marzo 2025. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).»;"
b)
al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell’ambito delle priorità dedicate corrispondenti al pertinente obiettivo strategico.
Qualora una modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa il 20 % della dotazione a tali priorità dedicate come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all’articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Qualora tali priorità dedicate siano state incluse in una modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Il prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.
(*2) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).»;"
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 quater. Le risorse nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), sono programmate nell’ambito delle priorità dedicate corrispondenti al pertinente obiettivo strategico.
Qualora una modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa il 20 % della dotazione a tali priorità dedicate come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.
Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.
A norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso.
Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato.
In deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %.»
;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compresi gli obiettivi specifici stabiliti al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti x), xi) e xii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, nella misura in cui tale sostegno è in linea con l’ambito d’intervento di cui agli articoli 6 e 7.»
;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, lo Stato membro interessato non è tenuto a mettere i dati relativi a tali operazioni a disposizione del pubblico qualora tale divulgazione non sia consentita per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l’operazione interessata dal sostegno. Il presente comma non pregiudica i diritti della Commissione e della Corte dei conti europea di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni in relazione alle verifiche e agli audit né il dovere del Parlamento europeo di esercitare il controllo politico a norma dell’articolo 14 TUE e di monitorare l’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 319 TFUE.
I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, qualora l’esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l’organizzazione di un evento o di un’attività di comunicazione non sia necessaria per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.
La Commissione informa il Parlamento europeo almeno una volta all’anno in merito al numero di operazioni che sono oggetto della deroga di cui al secondo comma e al loro costo totale, in modo aggregato, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.»
;
2)
all’, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento, nonché per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del presente regolamento, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l’OS 1 o l’OS 2 oppure suddivisi tra i due.
Qualora uno Stato membro rispetti i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), nonché per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell’ambito dello stesso obiettivo strategico.
Il presente paragrafo si applica esclusivamente al trasferimento di dotazioni per gli obiettivi specifici di cui al presente paragrafo dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.»
;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
il primo comma è così modificato:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all’OS 1, stabiliti all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), o dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell’UE-27 misurata in standard di potere d’acquisto e calcolata sulla base dei dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI;»
;
2)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«f)
se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI;
g)
se facilitano l’adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell’UE-27 misurata in standard di potere d’acquisto e calcolata sulla base dei dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI.»
;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le lettere e) e g) del primo comma si applicano ai programmi Interreg la cui copertura geografica all’interno dell’Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tali lettere.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«10. Oltre alle possibilità previste all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l’accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario previsto nel programma InvestEU. Tali contributi sono soggetti alle procedure stabilite all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo o sono conteggiati cumulativamente a condizione che i trasferimenti totali non superino i 50 milioni di EUR. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all’accordo di contributo e sono impiegate a fini del sostegno nell’ambito dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
11. Oltre alle possibilità previste all’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.»
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7
bis
Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità
1. Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum l’1,5 % del sostegno totale a carico del FESR, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento aggiuntivo una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l’intero territorio dello Stato membro interessato. Tuttavia, se le regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, la percentuale aumentata si applica anche a tali programmi.
2. Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025 (“soglia del 10 %”).
Ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell’ambito dello stesso programma:
a)
riassegnazioni dal FSE+ a una o più delle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;
b)
riassegnazioni dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP o stabilite per la promozione dell’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel contesto del riesame intermedio;
c)
riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento, o dal FSE+ a priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057, o dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio;
d)
riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità stabilite per l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), approvate nelle modifiche del programma dal 1o gennaio 2025.
3. Le risorse seguenti non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente alla soglia del 10 %:
a)
le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1056;
b)
i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060;
c)
le risorse riassegnate a una o più delle priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali a norma dell’articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1057 o nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente regolamento.
4. Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum che è dovuto allo Stato membro e che deriva da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
5. In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Se uno Stato membro dispone di un solo programma che riguarda il suo intero territorio e se tale programma è finanziato a titolo del FESR, del Fondo di coesione, del FSE+ e del JTF, la deroga di cui al paragrafo 5 si applica quando almeno il 7 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2.
7. Per quanto riguarda i programmi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 o uno dei regolamenti specifici relativi ai fondi stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, rendicontazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale corrisponda al periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031.
8. Nelle richieste di modifica del programma presentate a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” all’iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.
9. Conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, le richieste di modifica di un programma per la riassegnazione delle risorse nell’ambito del riesame intermedio sono presentate solo previa approvazione del comitato di sorveglianza. Qualora riguardi risorse programmate a norma dell’articolo 28 di tale regolamento, tale riassegnazione segue una consultazione con gli enti locali e regionali competenti, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato.
10. In deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina è aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni di livello NUTS 2 non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato.
La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
11. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma alla Commissione, tenendo conto degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv). Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
12. Qualora il contributo del Fondo di coesione all’azione per il clima di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 superi l’obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l’importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all’azione per il clima al fine di raggiungere l’obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l’obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all’azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all’azione per il clima.
(*3) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).»;"
5)
all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La Commissione può assegnare un marchio di eccellenza alle azioni innovative che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito dell’iniziativa urbana europea, sono conformi ai requisiti minimi di qualità di tale invito ma non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio.
Ai fini del marchio di eccellenza, l’iniziativa urbana europea è considerata una fonte dell’Unione distinta dai programmi attuati e preparati conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/1060.»
;
6)
all’allegato I, la tabella 1 è così modificata:
a)
all’obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:
«vii)
Rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dando la priorità a capacità a duplice uso;
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) o iii)
RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione del duplice uso e al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) - imprese
RCR elencati per gli obiettivi specifici i) o iii)»
;
b)
all’obiettivo strategico 2, la riga relativa all’obiettivo specifico v) è sostituita dalla seguente:
«v)
Promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km
RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone
RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico - metri cubi all’anno»
;
c)
all’obiettivo strategico 2 sono aggiunte le righe seguenti:
«xi)
Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili
RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno
xii)
Promuovere gli interconnettori dell’energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)
RCO 131 - Linee e interconnettori della rete di trasmissione o di distribuzione dell’energia - di nuova costruzione o migliorati
RCO 105 - Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica»
;
d)
all’obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:
«iii)
Sviluppare infrastrutture di difesa resilienti, dando la priorità a quelle a duplice uso, anche per promuovere la mobilità militare nel l’Unione, e rafforzare la preparazione nel settore civile;
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) o ii)
RCO 129 - Infrastrutture adeguate ai requisiti della mobilità militare RCO 29 - Capacità dei rifugi polivalenti costruiti o ristrutturati - persone
RCR elencati per gli obiettivi specifici i) o ii)»
;
e)
all’obiettivo strategico 4 è aggiunta la riga seguente:
«vii)
Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili
RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno»
;
f)
all’obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
«iii)
Promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori
RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:1914:oj#art-1