Art. 1
In vigore dal 18 set 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. Sono esclusi i prodotti seguenti: componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13; cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un'uscita filettata; riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un'estremità filettata; raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un'estremità filettata; collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Cina
Hebei Jianzhi Casting Group Ltd
57,8 %
B335
Jinan Meide Casting Co., Ltd
36,0 %
B336
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd
24,6 %
B337
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
41,1 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
57,8 %
B999
Thailandia
BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd
15,5 %
B347
Siam Fittings Co., Ltd
14,9 %
B348
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
15,5 %
B999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che la (quantità) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Cina o della Thailandia nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Cina o della Thailandia o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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