Art. 3
Rilascio degli attestati di formazione alle persone fisiche
In vigore dal 17 set 2025
Rilascio degli attestati di formazione alle persone fisiche
1. L’organismo di attestazione di cui al paragrafo 4 rilascia un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
2. L’attestato di formazione deve contenere almeno i dati seguenti:
a)
nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
b)
tipo di attestato di formazione di cui all’, paragrafo 2, e indicazione delle attività che il titolare dell’attestato è autorizzato a svolgere, nonché il tipo di apparecchiature interessate;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.
3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di attestazione di esentare le persone fisiche dall’obbligo di seguire un corso di formazione di cui all’, paragrafo 1, se queste ultime hanno acquisito in precedenza competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I.
Storico versioni
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