Art. 2 · Formazione delle persone fisiche

Art. 2

Formazione delle persone fisiche

In vigore dal 17 set 2025
Formazione delle persone fisiche 1.   Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, devono detenere uno dei tipi di attestati di formazione di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di attestati distinti o di un attestato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate. I certificati istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione (5) possono essere considerati conformi ai requisiti del presente regolamento per le sostanze pertinenti. 2.   Gli attestati di formazione di cui al paragrafo 1 che dimostrano che il titolare ha completato un corso di formazione nel quale sono impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I sono: a) attestato M1: i titolari possono svolgere le attività di cui all’, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi; b) attestato M2: i titolari possono svolgere le attività di cui all’, lettere a), b), c) e d) per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi, solo in caso di utilizzo di una stazione di recupero e ricarica automatica per le apparecchiature di condizionamento d’aria; c) attestato M3: i titolari possono svolgere le attività di cui all’, lettera a), per quanto riguarda il diossido di carbonio (CO2); d) attestato M4: i titolari possono svolgere le attività di cui all’, lettere c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra. 3.   Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all’, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) sono iscritte a un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato riguardante l’attività pertinente; e b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un attestato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione. La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
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