Art. 2 · Criteri per stabilire se l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del verificatore esterno richiedente possiedano competenze, qualifiche professionali ed esperienza pertinenti sufficienti

Art. 2

Criteri per stabilire se l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del verificatore esterno richiedente possiedano competenze, qualifiche professionali ed esperienza pertinenti sufficienti

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per stabilire se l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del verificatore esterno richiedente possiedano competenze, qualifiche professionali ed esperienza pertinenti sufficienti 1.   L’ESMA stabilisce che le competenze, le qualifiche professionali e l’esperienza pertinenti dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente sono sufficienti, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a iv), del regolamento (UE) 2023/2631, se tali competenze, qualifiche ed esperienza sono adeguate alla natura e alla portata delle verifiche esterne che il verificatore esterno richiedente è tenuto a svolgere, così come ai compiti richiesti ai verificatori esterni a norma di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’ESMA tiene conto delle informazioni seguenti: a) un curriculum vitae aggiornato di ciascun membro dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno che contenga informazioni dettagliate pertinenti ai compiti richiesti ai verificatori esterni a norma del regolamento (UE) 2023/2631, tra cui: i) informazioni dettagliate sull’istruzione, comprese le certificazioni accademiche e professionali, e altre formazioni pertinenti; ii) la carriera professionale, comprese la portata e la durata delle funzioni svolte, evidenziando eventuali attività pertinenti per l’attività dei verificatori esterni; b) la pertinenza delle conoscenze acquisite attraverso l’istruzione e la formazione relativamente ai servizi finanziari o connessi alla sostenibilità per l’attività dei verificatori esterni; c) la rilevanza dell’esperienza professionale acquisita nello svolgimento di attività correlate ai compiti da effettuare in veste di verificatore esterno, come la garanzia della qualità, il controllo della qualità, lo svolgimento di verifiche pre-emissione e post-emissione e della relazione sull’impatto nonché la formulazione di pareri di allineamento di seconda parte o la prestazione di servizi finanziari; d) le competenze collettive e aggiornate, le qualifiche professionali e l’esperienza dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione pertinenti per i compiti richiesti ai verificatori esterni a norma del regolamento (UE) 2023/2631 e i relativi rischi.
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