Art. 1 · Criteri per stabilire se la reputazione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente è sufficientemente buona

Art. 1

Criteri per stabilire se la reputazione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente è sufficientemente buona

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per stabilire se la reputazione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente è sufficientemente buona 1.   Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2023/2631, la reputazione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente è considerata sufficientemente buona se le precedenti attività delle persone in questione, considerate sotto il profilo della gestione sana e prudente, dimostrano che tali soggetti sono in grado di svolgere le loro funzioni con onestà e integrità. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’ESMA tiene conto delle informazioni seguenti: a) prova dell’assenza di precedenti penali per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, frode o appropriazione indebita, in particolare mediante l’estratto del casellario giudiziale o, se questo non è disponibile nello Stato membro interessato, un’autocertificazione del possesso dei requisiti di buona reputazione corredata di una dichiarazione che autorizza l’ESMA a chiedere tale informazione alle autorità pertinenti per verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per frode o appropriazione indebita; b) un’autodichiarazione rilasciata da ciascuno dei membri dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione attestante se tale membro: i) qualora non sia disponibile una prova dell’assenza di precedenti penali, sia stato condannato per qualsiasi reato; ii) sia incorso in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un’autorità di regolamentazione o da un organismo pubblico in rapporto alla prestazione di servizi finanziari o connessi alla sostenibilità; iii) sia stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla fornitura di servizi finanziari o connessi alla sostenibilità, o per irregolarità o frode nella gestione di una persona giuridica; iv) abbia fatto parte dell’alta dirigenza o del consiglio di amministrazione di un’impresa che è stata condannata o sanzionata da un’autorità di regolamentazione o la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un’autorità di regolamentazione; v) si sia visto rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione di un’autorità di regolamentazione; vi) sia stato oggetto di una valutazione della professionalità e onorabilità da parte di un organismo di regolamentazione che ha dato luogo a una decisione negativa o a una valutazione positiva soggetta a condizioni specifiche; vii) abbia fatto parte dell’alta dirigenza di un’impresa che sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o in amministrazione controllata mentre la persona in questione era un dipendente dell’impresa, oppure entro l’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa; viii) sia stato multato, sospeso, escluso dalla funzione o soggetto a qualsiasi altra sanzione da parte di un ordine professionale in relazione ad attività finanziarie o commerciali; ix) sia stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità; x) abbia o abbia avuto relazioni o ricoperto posizioni oppure sia o sia stato coinvolto in circostanze che potrebbero incidere, direttamente o indirettamente, sugli interessi di un verificatore esterno e sull’integrità delle sue attività di valutazione; c) il revisore esterno richiedente garantisce che solo le persone responsabili della domanda abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a).. Tali informazioni sono conservate separatamente dalle altre informazioni riguardanti l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno. L’accesso a tali informazioni è registrato. Tali informazioni non sono conservate se riguardano candidati membri dell’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente che non sono stati nominati; d) l’ESMA garantisce che solo le persone responsabili della valutazione dell’idoneità dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un revisore esterno richiedente abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a). Tali informazioni sono conservate separatamente dalle altre informazioni riguardanti l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno. L’accesso a tali informazioni è registrato. Tali informazioni non sono conservate se riguardano candidati membri dell’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente che non sono stati nominati; e) i dati personali relativi alla buona reputazione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un valutatore esterno sono conservati dai valutatori esterni e dall’ESMA per tutto il tempo necessario alla valutazione della registrazione iniziale e alla vigilanza continuativa, se del caso, e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni della persona interessata o dalla revoca della registrazione del valutatore esterno in questione.
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