Art. 1 · Formato da rispettare per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631

Art. 1

Formato da rispettare per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631

In vigore dal 12 set 2025
Formato da rispettare per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 1.   I richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee presentano le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 nel formato stabilito negli allegati del presente regolamento. 2.   I richiedenti forniscono all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 in un formato leggibile meccanicamente che: a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda; b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. 3.   I richiedenti assegnano un numero di riferimento unico a ciascun documento che presentano all’ESMA. I richiedenti garantiscono che i documenti che presentano specifichino chiaramente a quale obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 fanno riferimento e in quale documento sono fornite le informazioni in questione. I richiedenti presentano la tabella di cui all’allegato I del presente regolamento nell’ambito della loro domanda e indicano chiaramente il documento in cui hanno fornito le informazioni richieste. 4.   Se un obbligo di cui al regolamento (UE) 2023/2631 non si applica alla domanda di registrazione, i richiedenti lo indicano nella pertinente tabella di cui all’allegato del presente regolamento e forniscono una spiegazione. 5.   I richiedenti corredano la domanda di registrazione di una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del richiedente attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione. 6.   I dati personali relativi ai richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno sono conservati dai verificatori esterni e dall’ESMA per tutto il tempo necessario per la valutazione della registrazione iniziale e non oltre cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni. Se l’ESMA si è rifiutata di registrare un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall’ESMA per non più di cinque anni dal rifiuto della registrazione del richiedente o dal ritiro della domanda.
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