Art. 7 · Avaria tecnica o delle comunicazioni dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione

Art. 7

Avaria tecnica o delle comunicazioni dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione

In vigore dal 27 ago 2025
Avaria tecnica o delle comunicazioni dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione 1.   Fatte salve le responsabilità del comandante di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009, in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema elettronico di registrazione e trasmissione, il comandante o, se del caso, il suo rappresentante, dal momento in cui l’evento è rilevato o, se precedente, al momento del ricevimento di una notifica di errore dal sistema o a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, comunica i dati dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco al CCP dello Stato membro di bandiera almeno ogni 24 ore, a meno che non sia richiesto un intervallo più breve. Tale comunicazione è effettuata utilizzando qualsiasi mezzo di telecomunicazione disponibile che garantisca la trasmissione di dati completi e accurati, anche in assenza di catture a bordo. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e pubblicano questa informazione sul loro sito web ufficiale di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce nella banca dati elettronica apposita i dati di cui al paragrafo 1, non appena ricevuti. Se del caso, tali dati registrati sono trasmessi senza indugio, in conformità dell’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. 3.   A seguito di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema elettronico di registrazione e trasmissione, un peschereccio dell’Unione può lasciare il porto solo una volta che tale sistema è pienamente operativo, come confermato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono autorizzare il peschereccio a lasciare il porto con un sistema di registrazione e trasmissione non funzionante a fini di riparazione o sostituzione e, in casi eccezionali giustificati da ritardi nella riparazione o sostituzione, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. 4.   In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema di registrazione e trasmissione, il comandante di un peschereccio dell’Unione o, se del caso, il suo rappresentante, che non trasmette i dati dei giornali di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo, delle notifiche preventive o delle dichiarazioni di sbarco secondo le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 trasmette immediatamente i dati o riporta il peschereccio in porto per effettuare i controlli, le riparazioni o la sostituzione del sistema di registrazione e trasmissione che sono necessari. 5.   I comandanti dei pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione comunicano, direttamente o tramite il loro Stato di bandiera, qualsiasi avaria tecnica o delle comunicazioni o guasto del sistema di registrazione e trasmissione e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 al CCP dello Stato membro costiero in cui sono state svolte le attività di pesca. Lo Stato membro costiero registra tali informazioni nella banca dati elettronica apposita al momento della ricezione. I comandanti che non trasmettono i dati agli intervalli di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente i dati o lasciano le acque dell’Unione fino al completamento dei controlli, delle riparazioni o della sostituzione del sistema di registrazione e trasmissione che sono necessari. 6.   Per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, la presenza al di fuori della copertura della rete non è considerata un’avaria tecnica o delle comunicazioni o un guasto.
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