Art. 37 · Registrazione dei punti assegnati ai comandanti

Art. 37

Registrazione dei punti assegnati ai comandanti

In vigore dal 27 ago 2025
Registrazione dei punti assegnati ai comandanti 1.   Gli Stati membri, in qualità di Stati membri di bandiera o di Stati membri di cittadinanza, istituiscono e tengono aggiornato un registro dei comandanti ai quali sono stati assegnati punti per infrazioni gravi, conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il registro comprende almeno le informazioni indicate nell’allegato VI. 2.   Se lo Stato membro di bandiera assegna punti a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 al comandante di un peschereccio che non è cittadino dello Stato membro di bandiera che assegna i punti di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lo Stato membro di bandiera: a) per i cittadini di altri Stati membri: i) notifica alle autorità competenti degli Stati membri di cui il comandante è cittadino i punti assegnatigli conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e ii) chiede alle autorità competenti degli Stati membri di cittadinanza informazioni in merito al numero totale di punti eventualmente registrati per il comandante in questione. Tali informazioni sono registrate nel registro dei comandanti di cui al paragrafo 1 per determinare se sia necessaria una sospensione o una revoca del diritto di esercitare il comando conformemente all’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) per cittadini di paesi terzi: i) trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sul comandante, come richiesto dall’allegato VI del presente regolamento; e ii) chiede alla Commissione informazioni supplementari sui punti assegnati allo stesso comandante da altri Stati membri negli ultimi tre anni. Tali informazioni sono registrate anche nel registro dei comandanti di cui al paragrafo 1 per determinare se sia necessaria una sospensione o una revoca del diritto di esercitare il comando conformemente all’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Quando i punti sono stati cancellati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro responsabile della cancellazione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri di cui è cittadino il comandante o, nel caso di cittadini di paesi terzi, la Commissione, consentendo allo Stato membro o agli Stati membri interessati di aggiornare il registro di conseguenza. 4.   La Commissione conserva tutte le informazioni sui punti assegnati o cancellati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi, comunicati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, e le mette a disposizione degli Stati membri interessati su richiesta. 5.   I dati registrati a norma del presente articolo sono conservati per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezioni, verifiche, audit o indagini, comprese quelle relative a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1766:oj#art-37