Art. 30 · Ispezione di attività di pesca ricreativa

Art. 30

Ispezione di attività di pesca ricreativa

In vigore dal 27 ago 2025
Ispezione di attività di pesca ricreativa 1.   Fatto salvo l’obbligo dei funzionari di ispezionare altre attività di pesca ricreativa a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in caso di ispezione di attività di pesca ricreativa di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. 2.   Le persone fisiche ispezionate a norma del presente articolo: a) agevolano l’ispezione fornendo ai funzionari, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, comprese, ove possibile, copie degli stessi, e l’accesso alle banche dati pertinenti, riguardanti le loro attività; e b) si astengono dall’ostacolare o intimidire i funzionari che conducono l’ispezione o dall’interferire con essi e impediscono tali ostacolazioni, intimidazioni o interferenze da parte di terzi.
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