Art. 3 · Monitoraggio dell’entrata in zone specifiche e dell’uscita da tali zone

Art. 3

Monitoraggio dell’entrata in zone specifiche e dell’uscita da tali zone

In vigore dal 27 ago 2025
Monitoraggio dell’entrata in zone specifiche e dell’uscita da tali zone Ciascuno Stato membro provvede affinché, attraverso un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, il proprio centro di controllo della pesca (CCP) controlli efficacemente, in modo continuo e sistematico, per quanto riguarda i propri pescherecci e tutti i pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, la velocità, i movimenti, l’ubicazione, la data e l’ora di entrata e di uscita da tutte le zone specifiche seguenti: a) tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse; b) tutte le zone di restrizione della pesca definite all’, punto 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) zone di regolamentazione e delle convenzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono vincolanti per l’Unione; e d) acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
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