Art. 17 · Disposizioni generali

Art. 17

Disposizioni generali

In vigore dal 27 ago 2025
Disposizioni generali 1.   Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo riportato nell’allegato III. Tale obbligo non si applica alle operazioni sotto copertura effettuate da navi autorizzate a tal fine dal diritto nazionale degli Stati membri. 2.   Se per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni è utilizzato un mezzo di imbarco, quest’ultimo espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca. 3.   I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità delle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.
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