Art. 16
Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 27 ago 2025
Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni.
2. I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante l’ispezione.
3. I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell’ da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare.
4. Al termine di un’ispezione, i funzionari informano il comandante o l’operatore del peschereccio ispezionato in merito all’ispezione effettuata.
5. Ultimata l’ispezione, i funzionari lasciano senza indugio il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non sia stata riscontrata alcuna infrazione.
Storico versioni
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