Art. 16 · Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni

Art. 16

Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni

In vigore dal 27 ago 2025
Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni 1.   Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni. 2.   I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante l’ispezione. 3.   I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell’ da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare. 4.   Al termine di un’ispezione, i funzionari informano il comandante o l’operatore del peschereccio ispezionato in merito all’ispezione effettuata. 5.   Ultimata l’ispezione, i funzionari lasciano senza indugio il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non sia stata riscontrata alcuna infrazione.
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