Art. 12
Mansioni degli osservatori di controllo
In vigore dal 27 ago 2025
Mansioni degli osservatori di controllo
1. Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell’Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un’ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell’Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.
2. Gli osservatori di controllo compilano il rapporto di cui all’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, registrando le attività di pesca e le altre informazioni pertinenti elencate nell’allegato I, utilizzando il formato di cui all’allegato II. Essi trasmettono tale rapporto dopo la conclusione del loro incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell’EFCA. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e zona geografica pertinente.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni del peschereccio.
Storico versioni
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