Art. 11 · Misure per garantire l’indipendenza degli osservatori di controllo

Art. 11

Misure per garantire l’indipendenza degli osservatori di controllo

In vigore dal 27 ago 2025
Misure per garantire l’indipendenza degli osservatori di controllo Per essere indipendenti dal proprietario, dal titolare della licenza, dal comandante del peschereccio dell’Unione e da qualsiasi membro dell’equipaggio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli osservatori di controllo non sono: a) parenti o dipendenti del titolare della licenza o del comandante del peschereccio dell’Unione o di qualsiasi altro membro dell’equipaggio o rappresentante del comandante o del proprietario del peschereccio dell’Unione a cui siano assegnati; b) dipendenti di una società controllata dal titolare della licenza o dal comandante, da un membro dell’equipaggio, dal rappresentante del comandante o dal proprietario del peschereccio dell’Unione a cui siano assegnati.
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