Art. 1
In vigore dal 14 ago 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea
LG Chem
3,7
89UC
Repubblica di Corea
Lotte Chemical Corporation
5,8
89UD
Repubblica di Corea
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
4,3
Cfr. allegato
Repubblica di Corea
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
5,8
8999
Taiwan
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
89UE
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
89UF
Taiwan
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
21,7
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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