Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ago 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) L’articolo 61 è così modificato: a) al paragrafo 1 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»; b) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, modificata dalla decisione del comitato misto n. 1/2023 (*1), se le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato. L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il cumulo e per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine. (*1)  Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).»;" 2) l’articolo 62 è così modificato: a) al paragrafo 1 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»; b) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alla convenzione PEM, modificata dalla decisione n. 1/2023, se le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato. L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il cumulo e per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.» ; 3) gli allegati da 22-15 a 22-18 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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