Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ago 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4 e solitamente classificato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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