Art. 2
In vigore dal 30 lug 2025
Nei cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2025 solo la società BK Giulini GmbH, parte del gruppo ICL (8), è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento agli studi e ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di BK Giulini GmbH, parte del gruppo ICL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1530:oj#art-2