Art. 2
Trasparenza
In vigore dal 29 lug 2025
Trasparenza
Gli organismi di vigilanza rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
(1)
i dati di contatto dell’organismo di vigilanza;
(2)
i canali di comunicazione da utilizzare quando i prestatori di servizi fiduciari presentano una notifica dell’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato;
(3)
l’elenco della documentazione che i prestatori di servizi fiduciari devono fornire nell’ambito di una notifica dell’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato;
(4)
le procedure per il trattamento dei reclami relativi al processo di verifica della conformità dei prestatori di servizi fiduciari che hanno notificato l’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
(5)
una descrizione generale della metodologia di cui all’.
Storico versioni
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