Art. 1
Formato e procedure delle relazioni annuali
In vigore dal 29 lug 2025
Formato e procedure delle relazioni annuali
1. Gli organismi di vigilanza presentano alla Commissione le relazioni annuali di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 6, e all'articolo 46 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014 attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli organismi di vigilanza trasmettono le informazioni nelle loro relazioni annuali una sola volta, riutilizzando, se del caso, informazioni trasmesse in precedenza.
3. Gli organismi di vigilanza per i portafogli europei di identità digitale di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 garantiscono che le loro relazioni annuali includano almeno le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.
4. Gli organismi di vigilanza per i servizi fiduciari di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 provvedono affinché le loro relazioni annuali includano almeno le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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