Art. 9 · Verifica degli attributi rispetto a fonti autentiche o intermediari designati

Art. 9

Verifica degli attributi rispetto a fonti autentiche o intermediari designati

In vigore dal 29 lug 2025
Verifica degli attributi rispetto a fonti autentiche o intermediari designati 1.   Per consentire, su richiesta dell'utente, la verifica elettronica degli attributi di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 da parte di prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano attestati elettronici qualificati di attributi, gli Stati membri istituiscono meccanismi che consentono tale verifica e possono mettere a disposizione punti di verifica unici per gli attributi di cui all'allegato VI di tale regolamento ogniqualvolta tali attributi facciano affidamento su fonti autentiche all'interno del settore pubblico. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle procedure per avviare le richieste di verifica e per ricevere i risultati della verifica. 2.   Il meccanismo di verifica fornisce un punto di accesso che i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano attestati elettronici qualificati di attributi possono utilizzare per richiedere per via elettronica la verifica rispetto a fonti autentiche o intermediari designati riconosciuti a livello nazionale degli attributi di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014. Gli attributi soggetti a verifica saranno forniti al punto di verifica dal prestatore di servizi fiduciari qualificato su richiesta dell'utente. L'organismo del settore pubblico o l'intermediario designato condividono, attraverso il punto di verifica, i risultati della verifica con i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano attestati elettronici qualificati di attributi. 3.   La richiesta di verifica indica gli attributi e i dati identificativi del soggetto cui si riferisce l'attributo per il quale il prestatore di servizi fiduciari qualificato richiede la verifica. 4.   Il risultato della verifica indica esclusivamente se l'attributo è stato verificato o no e specifica l'organismo del settore pubblico responsabile della fonte autentica o, se del caso, l'organismo del settore pubblico designato per agire per conto della fonte autentica rispetto alla quale è stato verificato l'attributo. 5.   Gli Stati membri possono imporre controlli di accesso o altri meccanismi di verifica che garantiscano integrità, autenticità e riservatezza per determinare se il richiedente sia un prestatore di servizi fiduciari qualificato e agisca su richiesta di un utente legittimo. Gli Stati membri possono inoltre imporre meccanismi di controllo dell'uso dei metodi di verifica, ove lo ritengano opportuno, tenendo conto dei fattori pertinenti, tra cui la possibilità che le fonti autentiche contengano dati personali riservati o sensibili. Se istituiscono tali meccanismi di controllo, gli Stati membri pubblicano informazioni sulla loro portata nell'ambito delle informazioni di cui al paragrafo 1.
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