Art. 7 · Creazione e mantenimento del catalogo di attributi

Art. 7

Creazione e mantenimento del catalogo di attributi

In vigore dal 29 lug 2025
Creazione e mantenimento del catalogo di attributi 1.   La Commissione redige e pubblica un catalogo di attributi e istituisce un sistema sicuro che consente la presentazione di richieste di inclusione di attributi nel catalogo di attributi o di modifica degli attributi in esso registrati. 2.   La Commissione, dopo aver preso in considerazione eventuali pareri forniti dal gruppo di cooperazione, valuta le richieste di inclusione di un attributo nel catalogo di attributi o di modifica di un attributo in esso registrato, presentate utilizzando il sistema di cui al paragrafo 1. Nella sua valutazione la Commissione considera se l'inclusione dell'attributo contribuisce alla creazione di una base comune per interazioni elettroniche sicure e rispettose della vita privata tra cittadini, imprese e autorità pubbliche e alla promozione dell'interoperabilità. La Commissione tiene conto anche della normativa settoriale, ove applicabile. 3.   Gli Stati membri richiedono l'inclusione di attributi figuranti nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 910/2014 nel catalogo di attributi qualora tali attributi facciano affidamento su fonti autentiche ai fini della verifica da parte di prestatori di servizi fiduciari qualificati. 4.   Gli Stati membri possono inoltre richiedere l'inclusione di attributi non figuranti nell'allegato VI nel catalogo di attributi qualora tali attributi facciano affidamento su fonti autentiche del settore pubblico. I soggetti privati che sono considerati una fonte primaria di informazioni o che sono riconosciuti come autentici conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, inclusa la prassi amministrativa, possono richiedere l'inclusione di attributi non figuranti nell'allegato VI nel catalogo di attributi a condizione che il soggetto richiedente sia responsabile di tali attributi. 5.   La richiesta di includere un attributo nel catalogo o di modificare un attributo in esso registrato contiene almeno le informazioni seguenti: a) identificazione del soggetto che presenta la richiesta; b) se del caso, un riferimento alla normativa dell'Unione o nazionale o alla prassi amministrativa in virtù della quale il soggetto che effettua la richiesta è considerato essere una fonte primaria di informazioni o una fonte autentica riconosciuta; c) se la richiesta riguarda un attributo già presente nel catalogo o un nuovo attributo; d) uno spazio dei nomi (namespace) per l'identificatore degli attributi, il cui valore è unico all'interno del catalogo di attributi; e) un identificatore dell'attributo, unico all'interno dello spazio dei nomi, e la versione dell'attributo; f) la descrizione semantica dell'attributo; g) il tipo di dati dell'attributo; h) il punto di verifica per l'attributo a livello nazionale o un link a una descrizione della procedura per avviare le richieste di verifica. 6.   La richiesta di includere o modificare un attributo è firmata o sigillata dal richiedente mediante una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato oppure una firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato basati su un certificato qualificato. 7.   La Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2 e dopo aver verificato che le informazioni fornite nella richiesta di inclusione o modifica di un attributo comprendano tutte le informazioni di cui al paragrafo 5, può inserire l'attributo o la modifica oggetto della richiesta nel catalogo di attributi. 8.   Il catalogo di attributi sigillato dalla Commissione è accessibile al pubblico, attraverso un canale sicuro, gratuitamente e senza previa identificazione o autenticazione, ed è pubblicato in versioni leggibili da dispositivi automatici e da utenti umani. Il catalogo comprende anche una funzione di ricerca. 9.   La Commissione pubblica le specifiche tecniche da essa utilizzate per il catalogo di attributi. 10.   La Commissione rilascia un identificatore unico per ciascun attributo registrato.
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